Dal primo gennaio, in base alla Legge di Bilancio 2020, sono entrate in vigore le nuove norme fiscali per le detrazioni delle spese veterinarie.
Da quest’anno, il tetto di spesa veterinaria sale a 500 euro (precedentemente 387,34 euro).
Tenendo conto dell’abbattimento della franchigia (129,11 euro), il beneficio fiscale effettivo (sotto forma di riduzione dell’Irpef dovuta dal proprietario) sarà di 70 euro contro i 49 consentiti fino ad ora.
Nel tetto dei 500 euro ammessi alla detrazione d’imposta rientrano anche le spese sostenute per l’acquisto di medicinali veterinari.
Beneficiano interamente dello sconto fiscale le persone fisiche il cui reddito complessivo, cioè il reddito al netto della prima casa, non supera i 120mila euro all’anno.
Prima della Legge di Bilancio 2020 non erano previste soglie reddituali per accedere alla detrazione di imposta.
Non essendo considerate “spese sanitarie” dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, le spese veterinarie rimangono a rischio per i proprietari con redditi oltre i 120mila euro. Infatti, la rimodulazione delle detrazioni fiscali (tagli o eliminazione) prevista dal disegno di legge del Governo è stata infatti confermata eccetto che per le “spese sanitarie” ovvero le spese per cure e farmaci alle persone.
Una ulteriore novità è data dalla modalità di pagamento della spesa veterinaria: la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con POS, versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.
Sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici, nonchè le spese sanitarie versate a strutture pubbliche o accreditate al SSN.
La Commissione Bilancio ha invece respinto l’emendamento (a prima firma della sen. Monica Cirinnà PD) che proponeva di riconoscere il beneficio fiscale della detrazione d’imposta a partire da spese veterinarie superiori a 60 euro, ma fino all’importo di 1.060 euro.
Bocciati anche gli emendamenti per ridurre l’IVA sulle cure veterinarie e sul pet food.
La detraibilità delle spese veterinarie è riconosciuta solo per gli animali da compagnia, detenuti senza finalità economica.
Non spetta quindi per le spese veterinarie sostenute per gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, per gli animali allevati o detenuti nell’esercizio di attività agricole o commerciali.
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